Segnalazione di Inizio Attività
Quando fare la richiesta ?
Quando si vogliono eseguire le seguenti tipologie di lavori:
•
interventi di manutenzione straordinaria su strutture portanti;
•
interventi di manutenzione ordinaria di cui all’ art. 24 c. 21 delle N.T.A. del P.R.G.;
•
interventi di restauro e risanamento conservativo;
•
parcheggi pertinenziali;
•
parcheggi a raso su aree asservite a fabbricati esistenti;
•
varianti in corso d’ opera ad istanze in corso di validità;
•
varianti in corso d’ opera, non essenziali, a Permessi di Costruire;
•
interventi in sanatoria ai sensi dell’art. 37 comma 5 del D.P.R. 380/01 e art. 22 c. 2 lett.
“c” della L.R.15/2008.
Chi può fare la richiesta ?
Il proprietario dell'immobile o chi ne abbia titolo (Affittuario, Usufruttuario o
Compromissario acquirente, autorizzati dal proprietario)
Quando fare la richiesta ?
•
Quando si vogliono eseguire le seguenti tipologie di lavori:
•
interventi di manutenzione straordinaria su strutture portanti;
•
interventi di manutenzione ordinaria di cui all’ art. 24 c. 21 delle N.T.A. del P.R.G.;
•
interventi di restauro e risanamento conservativo;
•
parcheggi pertinenziali;
•
parcheggi a raso su aree asservite a fabbricati esistenti;
•
varianti in corso d’ opera ad istanze in corso di validità;
•
varianti in corso d’ opera, non essenziali, a Permessi di Costruire;
Cosa è necessario fare ?
Una
Segnalazione
Certificata
di
Inizio
Attività
(
S.C.I.A.)
corredata
dell'autorizzazione
del
proprietario,
se
il
richiedente
è
affittuario o titolare di altro diritto sull'immobile, o di tutti
comproprietari
se
i
lavori
sono
eseguiti
da
un
solo
comproprietario,
redatta,
in
carta
semplice,
su
apposito
modulo,
corredata di tutta la documentazione richiesta all’ interno
del
modulo
stesso
ed
in
particolare
la
nomina
della
ditta
esecutrice
dei
lavori
oggetto
dell’
istanza,
la
quale
dovrà
essere
in
regola con la documentazione prevista dal DLgs 9 aprile
2008 n°81 art. 90 c.9 lettera a) e b). Per le opere già realizzate o in corso di realizzazione,
soggette a S.C.I.A. in sanatoria ai sensi dell’ art. 22 c. 2 lett. “c” della L.R. 15/2008, vedi
paragrafo successivo denominato “Sanzioni”.
Tempi
La
S.C.I.A.
è
sottoposta
ad
un
termine
massimo
di
efficacia
di
tre
anni
ed
i
lavori
possono
iniziare
il
giorno
della
presentazione della stessa e comunque non prima:
•
del rilascio, nel caso di immobile sottoposto al vincolo, del nulla osta da parte dell'Ente ad esso preposto;
•
dell’ autorizzazione sismica, da parte dei competenti uffici dell’ Area Genio Civile di
Roma per le opere in cemento armato o strutture equivalenti.
Fine Lavori
Al
termine
dei
Lavori
il
richiedente
dell’
istanza
deve
comunicare
all'Ufficio
Tecnico
la
data
di
ultimazione
degli
stessi
ed
allegare un certificato di collaudo finale, sottoscritto dal
Direttore
dei
lavori,
che
attesti
la
conformità
dell'opera
al
progetto
presentato
seguendo
l’
apposito
modulo,
nonché
la
ricevuta dell'avvenuta richiesta di variazione catastale o la
Dichiarazione che non sono intervenute modifiche di classamento.