ATTIVITA’
EDILIZIA
SUBORDINATA
A
DENUNCIA
DI
INIZIO
ATTIVITA’
(D.I.A)
IN
ALTERNATIVA
AL
PERMESSO
DI
COSTRUIRE:
Sono
subordinati
a
Denuncia
di
Inizio
Attività
(D.l.A.)
gil
interventi
edilizi
di
cui
all’art.
22
comma
3
del
D.P.R.
380/01,
per
i
quali,
in
base
alla
normativa
statale
o
regionale,
si
può
ricorrere
alla
D.I.A.
in
alternativa
al
Permesso
di
Costruire.
Ciò
implica
anche
che
la
D.
l.A.
debba
mutuare
anche
alcune
delle
caratteristiche
proprie
del
permesso
che
sono
chiamate
a
sostituire:
a)
l’efficacia
temporale;
b)
l’obbligo
di
comunicare
l’inizio
e
la
fine
dei
lavori;
c)
l’onerosità,
nei
termini
specificati
dalla Legge; d) il regime della vigilanza e delle sanzioni connesse alla realizzazione degli interventi così assentiti.
La
relativa
disciplina
è
dettata
dall’art.
22
comma
3,
art.
23
ed
art.
137
del
D.P.R.
380/01;
nonché
dall’art.
5,
comma
2,
lett.
b)
e
lett. c) del DL. 70/11 convertito nella Legge 106 del 12/07/2011.
INTERVENTI Dl (RE) - SOTTOCATEGORIA RE2 SUBORDINATI ANCHE A DIA.:
Sono
interventi
di
RE2
quegli
interventi
che
comportano
anche
aumento
di
SUL
delle
unità
immobiliar~
con
modificazioni
del Volume costruito (Vc), della sagoma e dell’aspetto esteriore degli edifici, quali:
1.
modifica
dell’aspetto
esteriore
degli
edifici
(apertura
i
nuovi
vani
finestra
o
trasformazione
di
quelli
esistenti,
come
da
finestra in porta finestra e viceversa, realizzazioni di balconi, logge, modifica delle coperture
esistenti che prevedano soluzioni strutturali od architettoniche diverse, etc.);
2.
aumento del numero delle unità immobiliari;
3.
demolizione
e
ricostruzione
dei
solai,
se
impostati
a
quota
diversa
e
con
aumenti
di
SUL,
costruzione
di
nuovi
solai
all’interno dell’edificio;
4.
demolizioni
e
ricostruzioni
di
fabbricato
con
la
possibilità
di
effettuare
incrementi
di
SUL,
modifiche
del
Volume
costruito (Vc), della sagoma e dell’aspetto esteriore degli edifici;
5.
modifica
di
esistenti
spazi
accessori
legittimi
o
legittimati,
computati,
nel
relativo
titolo
abilitativi,
come
superfici
non
residenziali (SNR), all’interno della sagoma esistente, con conseguente aumento della SUL;
6.
realizzazione
di
nuovi
spazi
accessori
alle
unità
edilizie
ed
immobiliari
(se
non
utilizzati
come
abitazioni,
ambienti
di
lavoro,
depositi
e
simili,
e
tali
da
non
costituire
incremento
di
superficie
utile
lorda)
legati
a
queste
da
vincolo
di
pertinenza,
quali
cantine
poste
ai
piani
interrati
o
seminterrati
(se
emergenti
non
oltre
80
cm.
fuori
terra)
e
serre
solari,
nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico;
7.
realizzazione
di
portici,
tettoie
e
volumi
tecnici
(questi
ultimi
se
di
altezza
utile
non
superiore
a
m.
2.40
ed
emergenti
dall’estradosso
del
solaio
di
copertura)
tali
da
non
configurarsi
come
interventi
di
nuova
costruzione
(AMP
—
art.
9
comma
6 N.T.A. del P.R.G.);
8.
pensiline, se eccedenti i limiti di cui al punto D) 16.
9.
piscine, se pertinenziali a unità immobiliari ad uso abitativo;
10.
cambi
di
destinazione
d’uso
(CdU2),
connessi
o
meno
ad
interventi
di
ristrutturazione
edilizia,
che
pur
se
all’interno
della stessa funzione, implichino una dotazione differenziale aggiuntiva di standard urbanistici.
11.cambi di destinazione d’uso (CdU3), connessi o meno ad interventi di ristrutturazione edilizia che implichino
una variazione tra le funzioni individuate dalle N.T.A. del P.R.G.
INTERVENTI Dl (RE) - SOTTOCATEGORIA RE3 SUBORDINATI ANCHE A D.I.A.:
Sono
interventi
di
RE3,
quelli
di
demolizione
integrale
e
ricostruzione
di
un
fabbricato,
fatte
salve
le
sole
innovazioni
necessarie
per
l’adeguamento
alla
normativa
antisismica
e
con
la
possibilità
di
modifiche
non
sostanziali
dell’area
di
sedime,
come
definito
dalla
legislazione
regionale,
volte
ad
un
maggior
allineamento
con
gli
edifici
adiacenti
o
all’adeguamento a prescrizioni di strumenti urbanistici esecutivi; si riportano in esempio:
12.
interventi
di
integrale
demolizione
e
ricostruzione
di
un
fabbricato,
anche
con
modifica
della
localizzazione
dello
stesso all’interno del lotto, a condizione che rimangano invariate volumetria e sagoma dello stesso;
13.
recupero
ai
fini
abitativi
dei
sottotetti
esistenti
alla
data
di
entrata
in
vigore
della
L.R.
13/09,
nei
limiti
ed
alle
condizioni
da essa stabiliti;
RIMANGONO INOLTRE SUBORDINATI ANCHE A DIA. I SEGUENTI INTERVENTI EDILIZI:
14.
realizzazione
di
parcheggi
privati,
su
aree
edificate,
completamente
interrati
od
emergenti
non
oltre
0.80
m.
fuori
terra,
misurati
fino
all’intradosso
del
solaio,
la
cui
copertura,
qualora
risulti
non
al
di
sotto
dei
fabbricati,
dovrà
essere
sistemata
a
giardino
pensile
con
manto
vegetale
e
comunque
nel
rispetto
della
permeabilità
dei
suoli
così
come
prescritto
dalle
normative
vigenti;
la
superficie
coperta,
non
deve
eccedere
nel
complesso,
il
15%
della
SUL
dell’unità
principale
cui
sono
asserviti; (intervento di RE);
15.
realizzazione
di
parcheggi
privati,
su
aree
edificate,
a
raso,
anche
coperti
ma
stamponati,
e
comunque
nel
rispetto
della
permeabilità
dei
suoli
così
come
prescritto
dalle
normative
vigenti;
la
superficie
coperta,
non
deve
eccedere
nel
complesso, il 15% della SUL dell’unità principale cui sono asserviti; (intervento di RE);
16.gli
interventi
Edilizi
rientranti
nella
categoria
(DR),
limitatamente
alla
demolizione
integrale
senza
ricostruzione
dei
manufatti,
di
cui
al
punto
E)
13.,
per
i
quali
non
è
dovuta
la
corresponsione
del
contributo
di
costruzione
di
cui
all’art.
16
del D.P.R. 380/01