Redazione del testamento Il   testamento   è   l’atto   con   il   quale   la   persona   ancora   in   vita   da   indicazioni   in   merito   ai   propri   beni   e   del   proprio   patrimonio per quando non sarà più in vita. Col   il   testamento   si   possono   lasciare   beni   a   persone   estranee   al   nucleo   familiare   oppure   a   soggetti   giuridici,   quali associazioni, enti, ecc. che mai potrebbero ereditare secondo i criteri della successione legittima. I    familiari    più    stretti    (coniuge    e    figli)    sono    comunque    tutelati    dalla    legge,    in    quanto    ad    essi    è    riservata    una    quota dell’eredità    (la    cosiddetta    quota    indisponibile ”    o    legittima “),    Lo    scopo    della    normativa    è    quello    di    consentire    la conservazione quanto meno di una parte del patrimonio all’interno della famiglia. Il testamento che non rispetti tali regole può essere impugnato  e contestato dagli aventi diritto. La legge, inoltre, prevede importanti requisiti di forma  per la validità del testamento. Il testamento può essere sempre modificato e revocato dal testatore. Grazie    all’esperienza    maturata    in    questo    specifico    settore    giuridico,    lo    Studio    presta    assistenza    e    consulenza particolarmente    qualificata,    ai    fini    della    redazione    del    testamento,    dell’interpretazione    delle    clausole    e    dei    profili    di invalidità delle disposizioni di ultima volontà. Redazione della dichiarazione di successione La   dichiarazione   di   successione   è   un   incombente   di   natura   tecnico    –   amministrativa    -   fiscale ,   finalizzato   al   conteggio   ed al pagamento dei tributi dovuti per legge dagli eredi, e alla regolarizzazione Catastale dei beni. La   dichiarazione   di   successione   va   presentata   all’Agenzia   delle   entrate,   nella   sede   di   residenza   del   defunto   entro   un   anno   dalla   sua   morte,   unitamente   ai   documenti   attestanti   l’entità   dell’asse   ereditario.   Le   imposte   variano   a   seconda   della consistenza del patrimonio caduto in successione e del grado di parentela degli eredi. Lo   Studio   presta   assistenza   e   consulenza   qualificate   ai   fini   della   redazione   della   dichiarazione   di   successione   e   nella raccolta   dei   documenti   necessari,   quali   certificati   anagrafici,   visure   catastali   e   certificazioni   sulle   proprietà   immobiliari, documentazione bancaria, ecc. Divisione ereditaria La   divisione   ereditaria   è   lo   strumento   mediante   il   quale   si   scioglie   la   comunione   sussistente   tra   gli   eredi   sui   beni   caduti   in successione.   Al   momento   di   apertura   della   successione,   i   beni   del   defunto   vengono   trasmessi   complessivamente   agli eredi, talché ciascuno ne è proprietario pro quota. Con   la   divisione   si   passa   da   una   cointestazione   della   somma   dei   beni   pro   quota   agli   eredi   all’intestazione   dei   singoli   beni a ciascun erede, nel rispetto del valore della quota spettante a ciascuno secondo la legge. Lo   studio   assiste   i   clienti   nella   gestione   e   ripartizione   dell’asse   ereditario,   consentendo   il   raggiungimento   di   soluzioni soddisfacenti.    Viene    privilegiata    la    ricerca    di    una    soluzione    negoziale    concordata    tra    i    coeredi,    anche    mediante    la procedura   di   mediazione   (obbligatoria   in   questa   materia),   certamente   più   vantaggiosa,   in   termini   di   tempi   e   costi,   rispetto al procedimento giudiziale. Qualora ciò non sia possibile, lo studio presta assistenza anche in giudizio. Divisione ereditaria La divisione ereditaria è lo strumento mediante il quale si scioglie la comunione sussistente tra gli eredi sui beni caduti in successione. Al momento di apertura della successione, i beni del defunto vengono trasmessi complessivamente agli eredi, talché ciascuno ne è proprietario pro quota. Con la divisione si passa da una cointestazione della somma dei beni pro quota agli eredi all’intestazione dei singoli beni a ciascun erede, nel rispetto del valore della quota spettante a ciascuno secondo la legge. Lo studio assiste i clienti nella gestione e ripartizione dell’asse ereditario, consentendo il raggiungimento di soluzioni soddisfacenti. Viene privilegiata la ricerca di una soluzione negoziale concordata tra i coeredi, anche mediante la procedura di mediazione (obbligatoria in questa materia), certamente più vantaggiosa, in termini di tempi e costi, rispetto al procedimento giudiziale. Qualora ciò non sia possibile, lo studio presta assistenza anche in giudizio.
Le successioni si possono dividere in due famiglie
(Lat.   Successio   ab   intestato)   si   fa   riferimento   alla   successione   che   ha   luogo   quando   il   defunto   (o   de   cuius)   non   abbia provveduto   a   redigere   testamento,   oppure   quando   pur   avendo   redatto   il   testamento   questo   è   nullo   o   annullato   ovvero dispone solo per una parte dei beni ovvero solo legati Quote della divisione (Vedi Codice Civile, Libro Secondo, Titolo II: Delle successioni legittime, artt. 565-586) Esse sono diverse a seconda delle persone che sopravvivono al de cuius.
discendenti   ma   non   il   coniuge :   l'eredità   è   divisa   in   parti   uguali   tra   i   figli.   Se   un   figlio   è   premorto   e   ha   a   sua   volta   figli, questi   ereditano   la   parte   che   gli   sarebbe   toccata   dividendola   tra   loro   sempre   in   parti   eguali,   in   base   al   diritto   di rappresentazione   (Cod.   Civ.   artt.   467-469).   Questo   stabilisce   che   i   figli   (e,   per   applicazione   ricorsiva   dello   stesso   diritto, tutti   i   discendenti)   subentrano   al   genitore   che   non   può   (per   morte   o   esclusione   per   indegnità)   o   non   vuole   (per rinunzia)   succedere.   In   pratica,   tra   tutti   i   discendenti   ha   luogo   una   divisione   per   stirpi,   che   si   contrappone   a   quella   per linee   e   per   capi   che   vedremo   dopo.   Per   esempio,   se   il   de   cuius   ha   un   figlio   vivente   e   tre   nipoti   da   un   figlio   premorto,   il figlio   vivente   avrà   metà   dell'eredità   e   i   nipoti   un   sesto   ciascuno.   Non   si   distingue   tra   figli   nati   nel   matrimonio   o   fuori dal matrimonio; i figli adottivi ereditano dagli adottanti ma non dai parenti di questi ultimi. discendenti   e   coniuge :   al   coniuge   tocca   metà   dell'eredità   se   concorre   con   un   solo   figlio,   un   terzo   se   i   figli   sono   due   o più.   La   divisione   tra   i   figli   avviene   come   nel   caso   precedente,   e   vale   sempre   il   diritto   di   rappresentazione   (per   i   figli, non   per   il   coniuge).   Per   esempio,   se   il   de   cuius   lascia   il   coniuge,   due   figli   (o   figlie)   e   due   nipoti   da   un   figlio   premorto,   al coniuge   tocca   un   terzo,   ai   figli   superstiti   due   noni   ciascuno   (un   terzo   di   due   terzi)   e   ai   nipoti   un   nono   ciascuno   (metà   di un terzo di due terzi). coniuge, ma non discendenti , ascendenti o collaterali: al coniuge va l'intera eredità (art. 583 c.c.). coniuge,   ascendenti   e/o   collaterali ,   ma   non   discendenti:   al   coniuge   vanno   i   due   terzi,   agli   ascendenti   e/o   collaterali   un terzo (art. 582 c.c.). Vedi sotto per la divisione tra questi ultimi. ascendenti   e/o   collaterali ,   ma   non   il   coniuge   e   discendenti:   l'intera   eredità   è   divisa   tra   ascendenti   e/o   collaterali.   La divisione   tra   ascendenti   e   collaterali   segue   queste   regole:   in   generale,   fratelli,   sorelle   e   genitori   superstiti   ereditano   in parti   uguali   (divisione   per   capi),   ma   ai   genitori   o   anche   a   uno   solo   tocca   almeno   metà   dell'eredità.   Anche   per   i discendenti   dei   fratelli   e   sorelle   vale   il   diritto   di   rappresentazione.   Per   esempio,   due   genitori   e   un   fratello   dividono l'eredità   in   tre   parti   uguali;   un   genitore   e   un   fratello   in   due   parti   uguali;   due   genitori   e   due   fratelli   in   quattro   parti uguali;   un   genitore   e   due   fratelli:   metà   al   genitore,   un   quarto   ai   fratelli;   due   genitori   e   tre   fratelli:   un   quarto   ciascuno   ai genitori,   un   sesto   ciascuno   ai   fratelli.   Al   posto   dei   fratelli   premorti   subentrano   i   nipoti   o   loro   discendenti   (non   per   capi ma   per   stirpi   nella   parte   che   sarebbe   toccata   al   fratello).   Se   per   morte   o   rinuncia   non   ci   sono   i   genitori   ma   i   nonni   o altri   ascendenti,   a   loro   tocca   la   parte   che   sarebbe   toccata   a   un   solo   genitore   (per   cui   se   i   nonni   concorrono   con   un   solo fratello,   a   quest'ultimo   tocca   metà   dell'eredità,   mentre   se   concorresse   con   i   due   genitori   avrebbe   solo   un   terzo).   Un solo   genitore   vivente   che   accetta   l'eredità   esclude   anche   i   nonni   dell'altra   linea   (vale   cioè   il   criterio   generale   che   il grado   prossimo   esclude   il   più   remoto).   La   divisione   si   fa   tra   ascendenti   dello   stesso   grado,   e   per   linee   (metà   alla   linea materna   e   metà   a   quella   paterna,   risalendo   ricorsivamente   l'albero   genealogico):   per   esempio,   se   ci   sono   un   nonno paterno   e   due   nonni   materni,   al   primo   tocca   quanto   agli   altri   messi   insieme.   Le   stesse   regole   valgono   per   dividere   la quota   di   un   terzo   che   a   genitori   e/o   ascendenti   spetta   in   presenza   del   coniuge:   in   questo   caso   la   quota   minima   degli ascendenti    è    un    quarto,    e    quindi    quella    dei    collaterali    in    presenza    di    ascendenti    si    riduce    a    un    dodicesimo complessivamente.   I   fratelli   unilaterali   (cioè   di   padre   o   madre   diversi)   hanno   la   metà   dei   fratelli   germani.   Per   esempio, se   il   de   cuius   lascia   il   padre,   la   nonna   materna,   un   fratello   unilaterale,   un   fratello   germano   e   due   nipoti   da   un   altro fratello   germano   premorto,   il   padre   avrà   metà   dell'eredità,   la   nonna   materna   nulla,   il   fratello   germano   un   quinto,   il fratello unilaterale un decimo, i due nipoti un decimo ciascuno. altri   parenti   fino   al   sesto   grado :   qui   vale   la   regola   generale   per   cui   i   parenti   di   grado   prossimo   escludono   quelli   di grado   più   remoto,   e   non   vale   il   diritto   di   rappresentazione.   Pertanto,   per   esempio,   i   nipoti   e   anche   i   pronipoti   (che   per rappresentazione   sono   di   secondo   grado,   anche   se   sarebbero   di   terzo   o   quarto)   escludono   gli   zii   (che   sono   di   terzo);   i cugini   (che   NON   subentrano   agli   zii   perché   non   vale   la   rappresentazione)   sono   esclusi   dagli   zii.   Tra   i   parenti   di   pari grado   la   divisione   si   fa   per   capi   senza   divisione   per   linee:   per   esempio,   se   ci   sono   due   zii   materni   e   tre   paterni,   ognuno avrà un quinto dell'eredità. In pratica l'ordine di precedenza è il seguente: prima gli zii (terzo grado); poi i ( primi )   cugini   e i   prozii ( quarto grado ); poi i figli dei cugini , i cugini dei genitori   (cugini in seconda) e i fratelli dei bisnonni (quinto grado); infine   i   nipoti   abiatici   dei   cugini ,   i   nipoti   abiatici   dei   prozii    (ovvero   i   secondi   cugini),   i   cugini   dei   nonni    e   i   fratelli   dei bisnonni  dall'eredità legittima. Se   nessuno   di   questi   parenti   è   vivente   e   non   esiste   un   testamento,   l'eredità   è   devoluta   allo   Stato.   Si   noti   che   gli   affini sono sempre esclusi, sia i diretti (genero, nuora, suoceri) sia gli indiretti (cognati, ecc.).
Si   determina   una   successione   testamentaria   qualora   il   defunto   della   cui   eredità   si   tratta   abbia   lasciato   testamento.   A norma   dell'art.   587   c.c.,   il   testamento   è   un   atto   revocabile   con   il   quale   taluno   dispone,   per   il   tempo   in   cui   avrà   cessato   di vivere, delle proprie sostanze o di parte di esse. Esso   può   contenere   sia   disposizioni   a   carattere   patrimoniale   (ad   es.   attribuzione   di   beni   in   proprietà),   sia   disposizioni   a carattere    non    patrimoniale,    tipiche    (ad    es.    riconoscimento    del    figlio    nato    fuori    dal    matrimonio)    e    atipiche    (ad    es. ringraziamenti, preghiere, raccomandazioni). A   norma   dell'art.   591   c.c.,   "Possono   disporre   per   testamento   tutti   coloro   che   non   sono   dichiarati   incapaci   dalla   legge.   Sono incapaci di testare:
coloro che non hanno compiuto la maggiore età; gli interdetti per infermità di mente; coloro   che,   sebbene   non   interdetti,   si   provi   essere   stati,   per   qualsiasi   causa,   anche   transitoria,   incapaci   di   intendere   e di volere nel momento in cui fecero testamento.
Nei   casi   d'incapacità   preveduti   dal   presente   articolo   il   testamento   può   essere   impugnato   da   chiunque   vi   ha   interesse. (omissis)" Il   Codice   Civile   distingue   fra   testamenti   ordinari   e   testamenti   speciali:   i   primi   sono   testamenti   ordinariamente   redigibili   da coloro   che   possono   validamente   disporre   per   testamento;   i   secondi   sono   testamenti   a   formalità   semplificate   redigibili   in casi   speciali,   ad   es.   in   caso   di   malattie   contagiose,   calamità   pubbliche,   infortuni   o   qualora   il   soggetto   che   voglia   fare testamento si trovi su nave o aeromobile. I testamenti ordinari sono di tre tipi: testamento olografo, testamento pubblico e testamento segreto.
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Redazione del testamento Il   testamento   è   l’atto   con   il   quale   la   persona   ancora   in   vita   da indicazioni   in   merito   ai   propri   beni   e   del   proprio   patrimonio   per quando non sarà più in vita. Col   il   testamento   si   possono   lasciare   beni   a   persone   estranee   al nucleo   familiare   oppure   a   soggetti   giuridici,   quali   associazioni, enti,    ecc.    che    mai    potrebbero    ereditare    secondo    i    criteri    della successione legittima. I    familiari    più    stretti    (coniuge    e    figli)    sono    comunque    tutelati dalla   legge,   in   quanto   ad   essi   è   riservata   una   quota   dell’eredità   (la cosiddetta    quota    indisponibile ”    o    legittima “),    Lo    scopo    della normativa   è   quello   di   consentire   la   conservazione   quanto   meno di una parte del patrimonio all’interno della famiglia. Il   testamento   che   non   rispetti   tali   regole   può   essere   impugnato    e contestato dagli aventi diritto. La    legge,    inoltre,    prevede    importanti    requisiti    di    forma     per    la validità del testamento. Il    testamento    può    essere    sempre    modificato    e    revocato    dal testatore. Grazie     all’esperienza     maturata     in     questo     specifico     settore giuridico,       lo       Studio       presta       assistenza       e       consulenza particolarmente      qualificata,      ai      fini      della      redazione      del testamento,    dell’interpretazione    delle    clausole    e    dei    profili    di invalidità delle disposizioni di ultima volontà. Redazione della dichiarazione di successione La    dichiarazione    di    successione    è    un    incombente    di    natura tecnico    –   amministrativa    -   fiscale ,   finalizzato   al   conteggio   ed   al pagamento     dei     tributi     dovuti     per     legge     dagli     eredi,     e     alla regolarizzazione Catastale dei beni. La   dichiarazione   di   successione   va   presentata   all’Agenzia   delle entrate,   nella   sede   di   residenza   del   defunto   entro   un   anno    dalla sua   morte,   unitamente   ai   documenti   attestanti   l’entità   dell’asse ereditario.   Le   imposte   variano   a   seconda   della   consistenza   del patrimonio   caduto   in   successione   e   del   grado   di   parentela   degli eredi. Lo   Studio   presta   assistenza   e   consulenza   qualificate   ai   fini   della redazione   della   dichiarazione   di   successione   e   nella   raccolta   dei documenti   necessari,   quali   certificati   anagrafici,   visure   catastali e     certificazioni     sulle     proprietà     immobiliari,     documentazione bancaria, ecc. Divisione ereditaria La    divisione    ereditaria    è    lo    strumento    mediante    il    quale    si scioglie   la   comunione   sussistente   tra   gli   eredi   sui   beni   caduti   in successione.   Al   momento   di   apertura   della   successione,   i   beni del    defunto    vengono    trasmessi    complessivamente    agli    eredi, talché ciascuno ne è proprietario pro quota. Con   la   divisione   si   passa   da   una   cointestazione   della   somma   dei beni    pro    quota    agli    eredi    all’intestazione    dei    singoli    beni    a ciascun    erede,    nel    rispetto    del    valore    della    quota    spettante    a ciascuno secondo la legge. Lo   studio   assiste   i   clienti   nella   gestione   e   ripartizione   dell’asse ereditario,       consentendo       il       raggiungimento       di       soluzioni soddisfacenti.    Viene    privilegiata    la    ricerca    di    una    soluzione negoziale   concordata   tra   i   coeredi,   anche   mediante   la   procedura di   mediazione   (obbligatoria   in   questa   materia),   certamente   più vantaggiosa,   in   termini   di   tempi   e   costi,   rispetto   al   procedimento giudiziale. Qualora   ciò   non   sia   possibile,   lo   studio   presta   assistenza   anche in giudizio. Divisione ereditaria La divisione ereditaria è lo strumento mediante il quale si scioglie la comunione sussistente tra gli eredi sui beni caduti in successione. Al momento di apertura della successione, i beni del defunto vengono trasmessi complessivamente agli eredi, talché ciascuno ne è proprietario pro quota. Con la divisione si passa da una cointestazione della somma dei beni pro quota agli eredi all’intestazione dei singoli beni a ciascun erede, nel rispetto del valore della quota spettante a ciascuno secondo la legge. Lo studio assiste i clienti nella gestione e ripartizione dell’asse ereditario, consentendo il raggiungimento di soluzioni soddisfacenti. Viene privilegiata la ricerca di una soluzione negoziale concordata tra i coeredi, anche mediante la procedura di mediazione (obbligatoria in questa materia), certamente più vantaggiosa, in termini di tempi e costi, rispetto al procedimento giudiziale. Qualora ciò non sia possibile, lo studio presta assistenza anche in giudizio.
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