a
causa
di
morte
(nota
anche
come
successione
mortis
causa)
è
lo
strumento
giuridico
in
virtù
del
quale
uno
o
più
soggetti
subentrano
nella
titolarità
di
un
patrimonio
o
di
singoli
diritti
patrimoniali
al
precedente
titolare,
il
de
cuius
,
il
quale
deceduto
lascia
automaticamente i propri beni ai legittimi eredi, o con testamento ad atre persone.
La
successione
è
una
materia
complessa
la
quale
tocca
diversi
ambiti
professionali,
c’è
la
parte
Giuridica
la
parte
Fiscale
e
la
parte
Tecnica,
e
per
una
sua
corretta
disamina
sono
necessarie
competenze
specifiche
ed
una
preparazione particolarmente qualificata.
Grazie
alla
notevole
esperienza
maturata,
lo
Studio
è
in
grado
di
fornire
assistenza
e consulenza in tutti gli ambiti del diritto successorio, occupandosi tra l’altro della:
•
redazione del testamento e degli atti dispositivi di ultima volontà;
•
redazione della dichiarazione di successione;
•
mediazione e contenzioso ereditario;
•
divisione ereditaria;
•
donazioni.
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consulenza
preventiva
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sulla
nostra
pagina dei contatti …..
Redazione del testamento
Il
testamento
è
l’atto
con
il
quale
la
persona
ancora
in
vita
da
indicazioni
in
merito
ai
propri
beni
e
del
proprio
patrimonio
per quando non sarà più in vita.
Col
il
testamento
si
possono
lasciare
beni
a
persone
estranee
al
nucleo
familiare
oppure
a
soggetti
giuridici,
quali
associazioni, enti, ecc. che mai potrebbero ereditare secondo i criteri della successione legittima.
I
familiari
più
stretti
(coniuge
e
figli)
sono
comunque
tutelati
dalla
legge,
in
quanto
ad
essi
è
riservata
una
quota
dell’eredità
(la
cosiddetta
“
quota
indisponibile
”
o
“
legittima
“),
Lo
scopo
della
normativa
è
quello
di
consentire
la
conservazione quanto meno di una parte del patrimonio all’interno della famiglia.
Il testamento che non rispetti tali regole può essere
impugnato
e contestato dagli aventi diritto.
La legge, inoltre, prevede importanti
requisiti di forma
per la validità del testamento.
Il testamento può essere sempre modificato e revocato dal testatore.
Grazie
all’esperienza
maturata
in
questo
specifico
settore
giuridico,
lo
Studio
presta
assistenza
e
consulenza
particolarmente
qualificata,
ai
fini
della
redazione
del
testamento,
dell’interpretazione
delle
clausole
e
dei
profili
di
invalidità delle disposizioni di ultima volontà.
Redazione della dichiarazione di successione
La
dichiarazione
di
successione
è
un
incombente
di
natura
tecnico
–
amministrativa
-
fiscale
,
finalizzato
al
conteggio
ed
al pagamento dei tributi dovuti per legge dagli eredi, e alla regolarizzazione Catastale dei beni.
La
dichiarazione
di
successione
va
presentata
all’Agenzia
delle
entrate,
nella
sede
di
residenza
del
defunto
entro
un
anno
dalla
sua
morte,
unitamente
ai
documenti
attestanti
l’entità
dell’asse
ereditario.
Le
imposte
variano
a
seconda
della
consistenza del patrimonio caduto in successione e del grado di parentela degli eredi.
Lo
Studio
presta
assistenza
e
consulenza
qualificate
ai
fini
della
redazione
della
dichiarazione
di
successione
e
nella
raccolta
dei
documenti
necessari,
quali
certificati
anagrafici,
visure
catastali
e
certificazioni
sulle
proprietà
immobiliari,
documentazione bancaria, ecc.
Divisione ereditaria
La
divisione
ereditaria
è
lo
strumento
mediante
il
quale
si
scioglie
la
comunione
sussistente
tra
gli
eredi
sui
beni
caduti
in
successione.
Al
momento
di
apertura
della
successione,
i
beni
del
defunto
vengono
trasmessi
complessivamente
agli
eredi, talché ciascuno ne è proprietario pro quota.
Con
la
divisione
si
passa
da
una
cointestazione
della
somma
dei
beni
pro
quota
agli
eredi
all’intestazione
dei
singoli
beni
a ciascun erede, nel rispetto del valore della quota spettante a ciascuno secondo la legge.
Lo
studio
assiste
i
clienti
nella
gestione
e
ripartizione
dell’asse
ereditario,
consentendo
il
raggiungimento
di
soluzioni
soddisfacenti.
Viene
privilegiata
la
ricerca
di
una
soluzione
negoziale
concordata
tra
i
coeredi,
anche
mediante
la
procedura
di
mediazione
(obbligatoria
in
questa
materia),
certamente
più
vantaggiosa,
in
termini
di
tempi
e
costi,
rispetto
al procedimento giudiziale.
Qualora ciò non sia possibile, lo studio presta assistenza anche in giudizio.
Divisione ereditaria
La divisione ereditaria è lo strumento mediante il quale si scioglie la comunione sussistente tra gli eredi sui beni caduti in
successione. Al momento di apertura della successione, i beni del defunto vengono trasmessi complessivamente agli
eredi, talché ciascuno ne è proprietario pro quota.
Con la divisione si passa da una cointestazione della somma dei beni pro quota agli eredi all’intestazione dei singoli beni
a ciascun erede, nel rispetto del valore della quota spettante a ciascuno secondo la legge.
Lo studio assiste i clienti nella gestione e ripartizione dell’asse ereditario, consentendo il raggiungimento di soluzioni
soddisfacenti. Viene privilegiata la ricerca di una soluzione negoziale concordata tra i coeredi, anche mediante la
procedura di mediazione (obbligatoria in questa materia), certamente più vantaggiosa, in termini di tempi e costi, rispetto
al procedimento giudiziale.
Qualora ciò non sia possibile, lo studio presta assistenza anche in giudizio.
Le successioni si possono dividere in due famiglie
Successione Testamentaria
(Lat.
Successio
ab
intestato)
si
fa
riferimento
alla
successione
che
ha
luogo
quando
il
defunto
(o
de
cuius)
non
abbia
provveduto
a
redigere
testamento,
oppure
quando
pur
avendo
redatto
il
testamento
questo
è
nullo
o
annullato
ovvero
dispone solo per una parte dei beni ovvero solo legati
Quote della divisione
(Vedi Codice Civile, Libro Secondo, Titolo II: Delle successioni legittime, artt. 565-586)
Esse sono diverse a seconda delle persone che sopravvivono al de cuius.
•
discendenti
ma
non
il
coniuge
:
l'eredità
è
divisa
in
parti
uguali
tra
i
figli.
Se
un
figlio
è
premorto
e
ha
a
sua
volta
figli,
questi
ereditano
la
parte
che
gli
sarebbe
toccata
dividendola
tra
loro
sempre
in
parti
eguali,
in
base
al
diritto
di
rappresentazione
(Cod.
Civ.
artt.
467-469).
Questo
stabilisce
che
i
figli
(e,
per
applicazione
ricorsiva
dello
stesso
diritto,
tutti
i
discendenti)
subentrano
al
genitore
che
non
può
(per
morte
o
esclusione
per
indegnità)
o
non
vuole
(per
rinunzia)
succedere.
In
pratica,
tra
tutti
i
discendenti
ha
luogo
una
divisione
per
stirpi,
che
si
contrappone
a
quella
per
linee
e
per
capi
che
vedremo
dopo.
Per
esempio,
se
il
de
cuius
ha
un
figlio
vivente
e
tre
nipoti
da
un
figlio
premorto,
il
figlio
vivente
avrà
metà
dell'eredità
e
i
nipoti
un
sesto
ciascuno.
Non
si
distingue
tra
figli
nati
nel
matrimonio
o
fuori
dal matrimonio; i figli adottivi ereditano dagli adottanti ma non dai parenti di questi ultimi.
•
discendenti
e
coniuge
:
al
coniuge
tocca
metà
dell'eredità
se
concorre
con
un
solo
figlio,
un
terzo
se
i
figli
sono
due
o
più.
La
divisione
tra
i
figli
avviene
come
nel
caso
precedente,
e
vale
sempre
il
diritto
di
rappresentazione
(per
i
figli,
non
per
il
coniuge).
Per
esempio,
se
il
de
cuius
lascia
il
coniuge,
due
figli
(o
figlie)
e
due
nipoti
da
un
figlio
premorto,
al
coniuge
tocca
un
terzo,
ai
figli
superstiti
due
noni
ciascuno
(un
terzo
di
due
terzi)
e
ai
nipoti
un
nono
ciascuno
(metà
di
un terzo di due terzi).
•
coniuge, ma non discendenti
, ascendenti o collaterali: al coniuge va l'intera eredità (art. 583 c.c.).
•
coniuge,
ascendenti
e/o
collaterali
,
ma
non
discendenti:
al
coniuge
vanno
i
due
terzi,
agli
ascendenti
e/o
collaterali
un
terzo (art. 582 c.c.). Vedi sotto per la divisione tra questi ultimi.
•
ascendenti
e/o
collaterali
,
ma
non
il
coniuge
e
discendenti:
l'intera
eredità
è
divisa
tra
ascendenti
e/o
collaterali.
La
divisione
tra
ascendenti
e
collaterali
segue
queste
regole:
in
generale,
fratelli,
sorelle
e
genitori
superstiti
ereditano
in
parti
uguali
(divisione
per
capi),
ma
ai
genitori
o
anche
a
uno
solo
tocca
almeno
metà
dell'eredità.
Anche
per
i
discendenti
dei
fratelli
e
sorelle
vale
il
diritto
di
rappresentazione.
Per
esempio,
due
genitori
e
un
fratello
dividono
l'eredità
in
tre
parti
uguali;
un
genitore
e
un
fratello
in
due
parti
uguali;
due
genitori
e
due
fratelli
in
quattro
parti
uguali;
un
genitore
e
due
fratelli:
metà
al
genitore,
un
quarto
ai
fratelli;
due
genitori
e
tre
fratelli:
un
quarto
ciascuno
ai
genitori,
un
sesto
ciascuno
ai
fratelli.
Al
posto
dei
fratelli
premorti
subentrano
i
nipoti
o
loro
discendenti
(non
per
capi
ma
per
stirpi
nella
parte
che
sarebbe
toccata
al
fratello).
Se
per
morte
o
rinuncia
non
ci
sono
i
genitori
ma
i
nonni
o
altri
ascendenti,
a
loro
tocca
la
parte
che
sarebbe
toccata
a
un
solo
genitore
(per
cui
se
i
nonni
concorrono
con
un
solo
fratello,
a
quest'ultimo
tocca
metà
dell'eredità,
mentre
se
concorresse
con
i
due
genitori
avrebbe
solo
un
terzo).
Un
solo
genitore
vivente
che
accetta
l'eredità
esclude
anche
i
nonni
dell'altra
linea
(vale
cioè
il
criterio
generale
che
il
grado
prossimo
esclude
il
più
remoto).
La
divisione
si
fa
tra
ascendenti
dello
stesso
grado,
e
per
linee
(metà
alla
linea
materna
e
metà
a
quella
paterna,
risalendo
ricorsivamente
l'albero
genealogico):
per
esempio,
se
ci
sono
un
nonno
paterno
e
due
nonni
materni,
al
primo
tocca
quanto
agli
altri
messi
insieme.
Le
stesse
regole
valgono
per
dividere
la
quota
di
un
terzo
che
a
genitori
e/o
ascendenti
spetta
in
presenza
del
coniuge:
in
questo
caso
la
quota
minima
degli
ascendenti
è
un
quarto,
e
quindi
quella
dei
collaterali
in
presenza
di
ascendenti
si
riduce
a
un
dodicesimo
complessivamente.
I
fratelli
unilaterali
(cioè
di
padre
o
madre
diversi)
hanno
la
metà
dei
fratelli
germani.
Per
esempio,
se
il
de
cuius
lascia
il
padre,
la
nonna
materna,
un
fratello
unilaterale,
un
fratello
germano
e
due
nipoti
da
un
altro
fratello
germano
premorto,
il
padre
avrà
metà
dell'eredità,
la
nonna
materna
nulla,
il
fratello
germano
un
quinto,
il
fratello unilaterale un decimo, i due nipoti un decimo ciascuno.
•
altri
parenti
fino
al
sesto
grado
:
qui
vale
la
regola
generale
per
cui
i
parenti
di
grado
prossimo
escludono
quelli
di
grado
più
remoto,
e
non
vale
il
diritto
di
rappresentazione.
Pertanto,
per
esempio,
i
nipoti
e
anche
i
pronipoti
(che
per
rappresentazione
sono
di
secondo
grado,
anche
se
sarebbero
di
terzo
o
quarto)
escludono
gli
zii
(che
sono
di
terzo);
i
cugini
(che
NON
subentrano
agli
zii
perché
non
vale
la
rappresentazione)
sono
esclusi
dagli
zii.
Tra
i
parenti
di
pari
grado
la
divisione
si
fa
per
capi
senza
divisione
per
linee:
per
esempio,
se
ci
sono
due
zii
materni
e
tre
paterni,
ognuno
avrà un quinto dell'eredità. In pratica l'ordine di precedenza è il seguente:
•
prima gli zii
(terzo grado);
•
poi i (
primi
)
cugini
e i
prozii
(
quarto grado
);
•
poi i
figli dei cugini
, i
cugini dei genitori
(cugini in seconda) e i
fratelli dei bisnonni
(quinto grado);
•
infine
i
nipoti
abiatici
dei
cugini
,
i
nipoti
abiatici
dei
prozii
(ovvero
i
secondi
cugini),
i
cugini
dei
nonni
e
i
fratelli
dei
bisnonni
dall'eredità legittima.
•
Se
nessuno
di
questi
parenti
è
vivente
e
non
esiste
un
testamento,
l'eredità
è
devoluta
allo
Stato.
Si
noti
che
gli
affini
sono sempre esclusi, sia i diretti (genero, nuora, suoceri) sia gli indiretti (cognati, ecc.).
Si
determina
una
successione
testamentaria
qualora
il
defunto
della
cui
eredità
si
tratta
abbia
lasciato
testamento.
A
norma
dell'art.
587
c.c.,
il
testamento
è
un
atto
revocabile
con
il
quale
taluno
dispone,
per
il
tempo
in
cui
avrà
cessato
di
vivere, delle proprie sostanze o di parte di esse.
Esso
può
contenere
sia
disposizioni
a
carattere
patrimoniale
(ad
es.
attribuzione
di
beni
in
proprietà),
sia
disposizioni
a
carattere
non
patrimoniale,
tipiche
(ad
es.
riconoscimento
del
figlio
nato
fuori
dal
matrimonio)
e
atipiche
(ad
es.
ringraziamenti, preghiere, raccomandazioni).
A
norma
dell'art.
591
c.c.,
"Possono
disporre
per
testamento
tutti
coloro
che
non
sono
dichiarati
incapaci
dalla
legge.
Sono
incapaci di testare:
•
coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
•
gli interdetti per infermità di mente;
•
coloro
che,
sebbene
non
interdetti,
si
provi
essere
stati,
per
qualsiasi
causa,
anche
transitoria,
incapaci
di
intendere
e
di volere nel momento in cui fecero testamento.
Nei
casi
d'incapacità
preveduti
dal
presente
articolo
il
testamento
può
essere
impugnato
da
chiunque
vi
ha
interesse.
(omissis)"
Il
Codice
Civile
distingue
fra
testamenti
ordinari
e
testamenti
speciali:
i
primi
sono
testamenti
ordinariamente
redigibili
da
coloro
che
possono
validamente
disporre
per
testamento;
i
secondi
sono
testamenti
a
formalità
semplificate
redigibili
in
casi
speciali,
ad
es.
in
caso
di
malattie
contagiose,
calamità
pubbliche,
infortuni
o
qualora
il
soggetto
che
voglia
fare
testamento si trovi su nave o aeromobile.
I testamenti ordinari sono di tre tipi: testamento olografo, testamento pubblico e testamento segreto.
« …La successione è una materia complessa la quale tocca diversi ambiti professionali…sono
necessarie competenze specifiche ed una preparazione particolarmente qualificata »
Sede Legale e Operativa:
Viale Giovanni Battista Valente 31, Cap 00177 Roma (RM) Italia
Gianfranco Bianchi P. IVA 11211301004